Ex lsu ed appalti storici, al Senato le prime proposte di modifica al testo
10.12.2019 - Ieri al Senato in 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) durante le audizioni delle parti sociali, sono stati acquisiti i documenti che contengono le proposte di modifiche. Abbiamo estrapolato soltanto gli emendamenti che riguardano i lavoratori ex lsu ed appalti storici.
Questi sono i primi emendamenti e vi ricordiamo che eventualmente dovranno essere approvati dalla Commissione.
Le sedute proseguiranno prima del voto in aula previsto dal 16 dicembre in poi.
Comunicazione nella Seduta n. 125 del 9 dicembre 2019
- Associazione professionale sindacale (ANIEF) (495 KB)
stabilizzazione lavoratori socialmente utili con 24 mesi di servizio
stabilizzazione personale ATA con 24 mesi di servizio
partecipazione collaboratori scolastici a t.d. al concorso riservato
Al comma 5, lettera c), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: “le parole “10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio”
Motivazione [stabilizzazione lavoratori socialmente utili con 24 mesi di servizio] la proposta intende armonizzare il termine previsto dalla legge 96/2018 con quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE).
Aggiungere il seguente comma 5-bis“ Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo.Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti.”
Motivazione [stabilizzazione personale ATA con 24 mesi di servizio] l’emendamento prevede la stabilizzazione del personale ATA con contratto a tempo determinato visto il concorso non selettivo che comporta l’assunzione del personale delle cooperative che svolge gli stessi ruoli previsto dalla legge 145/2018 e già attuato con la legge 205/2017 nel rispetto della normativa comunitaria. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica per i risparmi derivanti dai mancati risarcimenti relativi al contenzioso sull’abuso dei contratti a termine.
Al comma 5, lettera c), aggiungere alla fine del testo il seguente periodo: dopo le parole “in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi” aggiungere le seguenti: “e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione.”
Motivazione [partecipazione collaboratori scolastici a t.d. al concorso riservato] la proposta intende garantire la parità di trattamento tra personale ata e personale dipendente delle cooperative private nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sui contratti a termini (Direttiva 70/99 UE). Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, stante il carattere autorizzatorio delle immissioni in ruolo.
L' Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP) (220 KB)
CHIEDE LA PROROGA DI UN ANNO
Tra le ipotesi normativamente previste di esenzione dal pagamento vi sono i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai C.C.N.L. ma non (anche) il licenziamento per internalizzazione.
L’importo da corrispondere è di circa 1.500,00 € per ciascun lavoratore nel caso di accordo con le OO.SS. e in ipotesi di licenziamento con mancato accordo pari a circa 4.500,00 € per ciascun lavoratore a prescindere dal parametro orario. L’ insieme di questi fattori, generali e particolari, inducono a sostenere la tesi, laddove non fosse possibile ripensare in toto alla scelta effettuata, della necessaria proroga di un anno dei contratti in essere, pur in un contesto “transitorio”
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